Ordinanza n. 206 del 1991

 

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ORDINANZA N. 206

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, promossi con quattro ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona iscritte ai nn. 11, 12, 13 e 14 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con due ordinanze del 17 ottobre, e con altre del 9 e 23 maggio 1985, pervenute alla Corte costituzionale il 10 gennaio 1991 (R.O. nn. 11, 12, 13 e 14 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nella parte in cui abolisce retroattivamente, per l'anno 1982, la detrazione forfettaria del tre per cento degli oneri e delle spese professionali, prevista dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973;

che, secondo il giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe: a) con l'art. 3 della Costituzione, avendo posto in essere una situazione di disparità tra professionisti, a seconda che abbiano o meno conservato la documentazione delle spese in precedenza detraibili in modo forfettario; b) con gli artt. 23 e 53 della Costituzione, per il carattere retroattivo dell'eliminazione della detrazione forfettaria del tre per cento, che, impedendo la detrazione dall'imponibile delle spese, di cui non sia stata conservata la documentazione, lederebbe il principio della capacità contributiva;

Considerato che è opportuno riunire i giudizi, data la identità delle questioni sollevate;

che le questioni stesse sono analoghe ad altre, risolte nel senso della non fondatezza con ordinanza n. 51 del 1988, con la quale questa Corte ha affermato che la determinazione degli oneri deducibili, considerato il necessario collegamento con la produzione del reddito e il nesso di proporzionalità con il gettito generale, costituisce materia di scelta discrezionale riservata al legislatore e la retroattività della norma impugnata non risulta in contrasto con il principio della capacità contributiva;

che la eventuale mancata documentazione degli oneri sopportati costituisce una circostanza di mero fatto che, come tale, non può dar luogo a censure di illegittimità costituzionale;

che non sono stati addotti argomenti nuovi che possano indurre ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.